Art. 1.
(Esercizio di discoteche e sale da ballo).

      1. Dopo l'articolo 68 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

      «Art. 68-bis. - 1. La licenza prevista dall'articolo 68 per la gestione dei pubblici esercizi organizzati in forma di impresa e dei circoli gestiti da singoli, da enti e da associazioni che offrono ai consumatori attività permanenti o temporanee di intrattenimento e svago, in sale attrezzate per l'esecuzione di musica o di attività danzanti, ovvero in spazi aperti attrezzati, anche unitamente alla somministrazione di alimenti o di bevande, può essere richiesta solo previa iscrizione del titolare o dell'ente, dell'associazione e del loro responsabile nel registro tenuto presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, in una sezione apposita.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai circoli privati e alle associazioni culturali, per i quali:

          a) è previsto il pagamento del biglietto di ingresso o il rilascio, a semplice richiesta, di tessere associative;

          b) è prevista la pubblicità degli spettacoli o delle attività mediante giornali, manifesti, volantini od altro materiale di propaganda.

      3. Per i locali di cui ai commi 1 e 2 l'orario di chiusura è fissato dalle autorità competenti entro le ore 3 antimeridiane. Nelle otto ore successive al limite dell'orario di chiusura, fissato dalle autorità competenti,

 

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è vietata l'apertura al pubblico dei suddetti locali.
      4. In tutti i locali pubblici o aperti al pubblico sono vietati la vendita ed il consumo di alcolici e superalcolici tra le ore 3 e le ore 5, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Nei locali di cui ai commi 1 e 2, nell'ora antecedente la chiusura, sono vietati il consumo e la vendita di alcolici e superalcolici.
      5. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 2.500.
      6. In caso di esercizio non autorizzato delle attività di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 666 del codice penale. Tuttavia, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni è sempre disposta la chiusura a tempo indeterminato dei locali.
      7. Nel caso di violazione dei limiti di orario fissati ai sensi del comma 3, la sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è sostituita dalla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 15.000.

      Art. 68-ter. - 1. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, è effettuata purché sussistano i seguenti requisiti:

          a) non ricorrano i casi di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo;

          b) il responsabile richiedente l'iscrizione sia stato dichiarato idoneo dalla commissione di esame di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n. 287, integrata, in tale caso, con un funzionario della Polizia di Stato e con un funzionario della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente».

      2. Le persone fisiche e le società, nella persona del legale rappresentante, che risultano titolari o gestori di locali da ballo alla data di entrata in vigore della presente

 

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legge hanno diritto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 68-bis, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, presentando alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, una domanda che attesti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1.
      3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano i criteri per la revisione periodica del registro di cui al comma 1 dell'articolo 68-bis del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dal comma 1 del presente articolo, al fine di verificare il permanere dei requisiti di cui all'articolo 68-ter, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, introdotto dal citato comma 1. Ove tali requisiti vengano a mancare, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dispone, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo, la cancellazione dal citato registro dell'impresa, dell'associazione, dell'ente o della persona fisica, dandone contestuale comunicazione all'interessato e al sindaco competente per territorio.